Lavoro agile, D.M. n. 149/2022: modalità di comunicazione telematica dal 1° settembre 2022

Con il DM n. 149 del 22 agosto 2022 sono state definite le modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all’accordo di lavoro agile ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81, come recentemente modificato dall’articolo 41-bis del Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122.
A tal fine, per tutti i datori di lavoro interessati – pubblici e privati – sarà disponibile dal 1° settembre l’apposito modulo attraverso il portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.
Tra le novità la semplificazione relativa all’accordo individuale, che non dovrà più essere trasmesso al Ministero del Lavoro ma conservato per cinque anni dall’azienda. Le regole aggiornate nel decreto ministeriale del 22 agosto.
Le disposizioni del Decreto si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dal 1° settembre 2022, data in cui terminerà il regime emergenziale e si tornerà all’ordinario.
Nella comunicazione sarà necessario trasmettere esclusivamente i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
Il provvedimento aggiorna, pertanto, le istruzioni per la compilazione del modulo di comunicazione, che potrà essere trasmesso mediante il profilo di “Referente aziendale” o “Soggetto abilitato” all’invio in relazione a più aziende.
In fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

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