DECRETO LAVORO – MODIFICHE AL D.LGS.81/08

ai sensi del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 146/2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 04 maggio 2023 il nuovo Decreto Lavoro che apporta alcune rilevanti modifiche al D.Lgs. 81/08. Il decreto è entrato in vigore il 5 maggio.

MODIFICHE AL DLgs 81/08 in rosso nel testo sotto

Articolo 18 – Obblighi del datore di Lavoro e del Dirigente

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

  1. nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.

Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

NOTA: si estendono anche ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei e mobili.

Il testo modificato:

  1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
  2. a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV.

 

Articolo 25 – Obblighi del medico competente

NOTA: viene rafforzata la continuità della sorveglianza sanitaria a seguito di mutamento nei rapporti di lavoro e la garanzia del mantenimento delle funzioni del medico competente per il DL  in caso di grave impedimento del medico nominato

Il testo modificato:

  1. Il medico competente:

               a), b), c), d), e)

NEW e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;
seguono le lettere fino a n)
NEW n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

 

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

NOTA: si tratta di una integrazione collegata ad una precedente modifica dell’articolo che prevede al comma 2 la revisione e aggiornamento degli Accordi Stato Regioni in materia dei contenuti della formazione. Tale attività doveva essere conclusa entro giugno 2022 ma siamo ancora in attesa del nuovo accordo.

NEW b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro

Il nuovo comma 12

  1. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

 

Articolo 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

NOTA: la modifica chiarisce compiti e responsabilità delle parti in occasione di noleggio di attrezzature.

Il nuovo comma 2

(Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi ecc.)

2.Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo.

Articolo 73 – Informazione, formazione e addestramento

NOTA: con questo nuovo comma si supera un vuoto normativo presente nel DLgs 81/08 in merito agli obblighi di formazione dei DL che utilizzano direttamente attrezzature di lavoro

Il testo del nuovo comma

4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

 

Alternanza scuola-lavoro

Le imprese devono integrare la valutazione del rischio con una sezione dedicata per gli studenti.

 

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