Entrata in vigore dei DM 2 e 3 settembre 2021 sul tema antincendio
Nel mese di ottobre 2022 sono entrati in vigore i primi due dei tre Decreti Ministeriali emessi in data 1, 2 e 3 settembre 2021 sul tema antincendio:
D.M. 2 settembre 2021 – entrato in vigore il 4 ottobre 2022
D.M. 3 settembre 2021 – entra in vigore il 29 ottobre 2022
Il terzo Decreto, il D.M. 1 settembre 2021 – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81- entrerà in vigore a seguito di proroga dal 25 settembre 2023
LE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE
D.M. 2 settembre 2021 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 –
– Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza: sono definiti i contenuti obbligatori dei Piani di emergenza per tutti i datori di lavoro (sono previste altresì misure semplificate per la gestione delle emergenze).
– Corsi di Formazione e di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio: sono state modificate le denominazioni dei corsi (da Rischio Alto, Medio e Basso rispettivamente a Livello 3, Livello 2, Livello 1) ed è stata ammessa per tutti i livelli la modalità di erogazione in videoconferenza per la parte teorica.
Nei corsi di Livello 1 (ex Rischio Basso) è stato inserito un modulo pratico di due ore (in precedenza la formazione era solo teorica).
Stabilito l’obbligo di aggiornamento quinquennale per gli addetti antincendio
– Qualificazione dei soggetti formatori in materia antincendio: è stato rivisto ed aggiornato il sistema dei requisiti di qualificazione dei docenti antincendio che potranno erogare la formazione teorica e/o pratica, oltre al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
DM 3 settembre 2021 – Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
– Valutazione del Rischio incendio: la valutazione del rischio incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio costituiscono parte specifica del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e ciò vale anche per tutti i luoghi di lavoro a rischio di incendio compresi quelli classificati a basso rischio.
I criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono definiti dalla normativa per i luoghi di lavoro in base alla loro classificazione.
– Abrogazione del D.M. 10 marzo 1998.
DISCIPLINA TRANSITORIA SU FORMAZIONE
Relativamente alla formazione addetti antincendio è stata definita la disciplina transitoria relativa al passaggio dai corsi antincendio sulla base del precedente regime (ai sensi del DM10/03/1998) e quello nuovo.
Corsi in vecchio regime
ai sensi DM 10/03/1998
già programmati entro il 4/10/2022 >>>>>> Aggiornamento da meno di 5 anni:
da fare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM
(4/04/2023)
Primo aggiornamento
addetti antincendio
con il nuovo regime >>>>>>>>>>>>>>>> Aggiornamento da meno di 5 anni:
da fare alla scadenza del 5° anno
4/10/2022: >>>>>>>>>>>>>>>> Aggiornamento da più di 5 anni al 4/10/2022:
da fare entro il 4/10/2023