Entrata in vigore dei DM 2 e 3 settembre 2021 sul tema antincendio

Nel mese di ottobre 2022 sono entrati in vigore i primi due dei tre Decreti Ministeriali emessi in data 1, 2 e 3 settembre 2021 sul tema antincendio:

D.M. 2 settembre 2021 – entrato in vigore il 4 ottobre 2022

D.M. 3 settembre 2021 – entra in vigore il 29 ottobre 2022

Il terzo Decreto, il D.M. 1 settembre 2021 – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46,  comma 3,  lettera  a), punto  3,  del   decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81-  entrerà in vigore a seguito di proroga dal 25 settembre 2023

LE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE

D.M.  2 settembre 2021 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – 

Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza: sono definiti i contenuti obbligatori dei Piani di emergenza per tutti i datori di lavoro (sono previste altresì misure semplificate per la gestione delle emergenze).

Corsi di Formazione e di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio: sono state modificate le denominazioni dei corsi (da Rischio Alto, Medio e Basso rispettivamente a Livello 3, Livello 2, Livello 1)  ed è stata ammessa per tutti i livelli  la modalità di erogazione in videoconferenza per la parte teorica.

Nei corsi di Livello 1 (ex Rischio Basso) è stato inserito un modulo pratico di due ore (in precedenza la formazione era solo teorica).

Stabilito l’obbligo di aggiornamento quinquennale per gli addetti antincendio

Qualificazione dei soggetti formatori in materia antincendio: è stato rivisto ed aggiornato il sistema dei requisiti di qualificazione dei docenti antincendio che potranno erogare la formazione teorica e/o pratica, oltre al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

DM 3 settembre 2021 – Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

– Valutazione del Rischio incendio: la valutazione del rischio incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio costituiscono parte specifica del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e ciò vale anche per tutti i luoghi di lavoro a rischio di incendio compresi quelli classificati a basso rischio.

I criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono definiti dalla normativa per i luoghi di lavoro in base alla loro classificazione.

– Abrogazione del D.M. 10 marzo 1998.

DISCIPLINA TRANSITORIA SU FORMAZIONE

Relativamente alla formazione addetti antincendio è stata definita la disciplina transitoria relativa al passaggio dai corsi antincendio sulla base del precedente regime (ai sensi del DM10/03/1998) e quello nuovo.

Corsi in vecchio regime
ai sensi DM 10/03/1998
già programmati entro il 4/10/2022   >>>>>>  Aggiornamento da meno di 5 anni:

                                                                                             da fare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM  

(4/04/2023)

Primo aggiornamento
addetti antincendio
con il nuovo regime      >>>>>>>>>>>>>>>>  Aggiornamento da meno di 5 anni:

                                                                                            da fare alla scadenza del 5° anno

4/10/2022:                        >>>>>>>>>>>>>>>>  Aggiornamento da più di 5 anni al 4/10/2022:

                                                                                             da fare entro il 4/10/2023

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